STATUTO

“CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”
PESARO e URBINO/MARCHE NOR
D

Art. 11

Sanzioni

1.   Le sanzioni applicabili dalla Giunta, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, sono:

  1. la deplorazione scritta;
  2. la sospensione;
  3. l’espulsione.

2.   La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all’attività degli Organi associativi.

 

 

Art. 12

Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

 

1.   Sono enti ed organismi collegati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

2.   Con deliberazione della Giunta possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” soltanto partecipi.

3.   Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4.   Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un’adeguata presenza  di esponenti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.

5.   L’Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli Esercenti Attività Commerciali, costituito da “Confcommercio Imprese per l’Italia” e riconosciuto con decreto ministeriale 26 aprile 1967, è l’Ente collegato al Sistema Confederale di carattere tecnico del quale “Confcommercio Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”si avvale per svolgere, nell’ambito del territorio Provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla legge 30 marzo 2001, n° 152.

 

 

Art. 13

Gruppo Giovani Imprenditori

 

1.   In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2.   Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, conformemente al disposto dell’articolo 15 dello Statuto confedera­le.

3.   Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria giovanile,  valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

 

 

 

 

 

Art. 14

Gruppo Terziario Donna

 

1.   In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2.   Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confedera­le.

3.   Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile,   valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi  provinciali.

 

Art. 15

“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale

 

  1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali confinanti o presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale che, equiparata alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.
  2. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.
  3. L’adesione o la costituzione da parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall’Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

 

 

Art. 16

“Confcommercio-Imprese per l’Italia”- Unione Regionale Marche

 

  1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia”   Unione Regionale Marche , livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
  2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” provvede al finanziamento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Unione Regionale Marche, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.
  3. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l’organizzazione regionale e ratificata da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Unione Regionale Marche, delegare od assegnare a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” Unione Regionale Marche  ulteriori funzioni, come previsto all’art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

 

 

Art. 17

Composizione Organi Associativi

1.   I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi  associati    nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società associate, purchè non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” ed eventuali società collegate e da essa promosse. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

 

2.   Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e la piena integrità morale e professionale. Requisito per essere eletti o nominati alla carica di componente della Giunta Esecutiva Provinciale  è l’utilizzo di almeno un servizio contabile o assistenza libri paga  tra quelli erogati dalla Società di Servizi di emanazione della Confcommercio di Pesaro e Urbino/Marche. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3.   La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

 

4.   La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.

 

5.   Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

6.   I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

 

 

Art. 18

Incompatibilità

  1. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
  2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo ci cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
  3. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
  4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”.

 

Art. 19

Durata 

  1. Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
  2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l’intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
  3. Se per eventuali motivazioni eccezionali non fosse possibile rinnovare le cariche elettive entro la scadenza fissata, le stesse cariche resteranno ad ogni effetto valide sino all’elezione delle nuove, da tenersi comunque non oltre 12 mesi dalla scadenza effettiva.

 

 

 

Art. 20

Rieleggibilità del Presidente

 

Presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

 

 

Art. 21

 Organi 

 

1.   Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” sono:

– l’Assemblea;

– il Consiglio;

– il Presidente;

– la Giunta;

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

– il Collegio dei Probiviri.

2.   L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall’Organo di cui si fa parte determina l’automatica decadenza dalla relativa carica.

 

 

Art. 22

Assemblea: composizione

 

  1. L’Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche” è composta:
    dai rappresentanti delle Delegazioni territoriali;  da 6 rappresentanti per ciascuno dei
    macrosettori cosi come individuati all’art 6 c. 4 del presente Statuto e dai rappresentanti delle Associazioni di categoria a carattere provinciale.
    I suddetti soggetti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso il sistema associativo.
  2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 2 per ogni singolo componente.
  3. Possono assistere all’Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto.
  4. Ai legali rappresentanti delle Delegazioni Comunali  e dei macrosettori o Associazioni di Categoria provinciali spetta un voto ogni 10 soci o frazione rappresentati ed in regola con il pagamento delle quote associative di cui all’art. 7 comma 6.

 

Art. 23

Assemblea: competenze

 

1.   L’Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è ordinaria o straordinaria.

2.   L’Assemblea ordinaria:

a)  stabilisce le linee di politica sindacale e generale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”  ;

b)  approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell’esercizio precedente – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c)   approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell’anno successivo – inoltrandolo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;

d)  elegge, a scrutinio segreto:

– il Presidente;

– il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall’art. 25;

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

– il Collegio dei Probiviri;

e)  delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, sull’adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, ai sensi degli artt. 15, comma 3, 24, commi 11, 12 e 13, e 36 del presente Statuto.

4.    In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” si impegna alla certificazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall’Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

 

Art. 24

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

 

1.   L’Assemblea di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è convocata dal Presidente almeno due volte l’anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.

2.   L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell’Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni. 

3.   In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4.   La convocazione all’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione.

5.   In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.

6.   L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno; deve inoltre contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

7.   L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8.   In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

9.   L’Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”.

10.  Fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell’Assemblea, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

11.  Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

12.  Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è deliberato dall’Assemblea con una maggioranza del 51%  dei suoi componenti e che rappresenti il 51% dei voti complessivi. La convocazione dell’Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L’eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.

13.  Per lo scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell’Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

14.  Un numero non inferiore al 30 % dei componenti dell’Assemblea, che disponga di non meno del 30% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell’Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell’Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

 

Art. 25

Consiglio: composizione

 

1.   Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è composto da:

  1. il Presidente, che lo presiede;
  2. i membri di Giunta;
  3. 10 Consiglieri eletti dall’Assemblea;
  4. i Presidenti Provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
  5. il Presidente provinciale “50&Più Enasco”;
  6. i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 26, comma 1, del presente Statuto.

 

2.   Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere d) ed e) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.

 

3.   Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera c) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

 

4.   In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l’intero Consiglio decade e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche  associative.

 

 

 

Art. 26

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, su proposta del Presidente, può cooptare fino a 3 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.

 

2.   Il Consiglio determina le direttive dell’azione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

3.   Il Consiglio, inoltre:

  1. su proposta del Presidente, nomina, tra i membri di Giunta ed in numero non superiore a  2, il o i  Vice Presidenti;
  2. su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
  3. ratifica la delibera di commissariamento adottata dal Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del presente Statuto;
  4. predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il Rendiconto dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell’anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
  5. elegge, a scrutinio segreto, la Giunta, nella composizione e con le modalità previste dell’art. 29;
  6. delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
  7. delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati di Settore Provinciali o Macrosettori Provinciali, delle Associazioni di Categoria provinciali e delle Delegazioni comunali, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;
  8. delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  9. delibera l’ammissione o l’esclusione con socio aderente di Associazioni Territoriali, Macrosettoriali e di Associazioni di Categoria, Provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità e principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”;
  10. delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;
  11. promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  12. esprime proprio parere vincolante sull’adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia” – Associazione Pluriterritoriale di interesse, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del presente Statuto;
  13. può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi provinciali, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
  14. può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
  15. può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
  16. può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
  17. esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

 

 

 

Art. 27

Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

 

1.   Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

 

2.   In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

3.   La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.

 

4.   In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data delle riunione.

 

5.   L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.

 

6.   Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

 

7.   Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 28

Presidente 

 

1.   Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è eletto dall’Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino”.

 

2.   Il Presidente:

  1. ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”; ne ha la firma, che può delegare;
  2. ha la rappresentanza politica di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”  ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
  3. ha la gestione ordinaria di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
  4. attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;
  5. propone al Consiglio la revoca del Direttore;
  6. su proposta del Direttore, approva l’ordinamento degli uffici;
  7. può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;
  8. nomina il Commissario di cui all’art. 9;
  9. propone al Consiglio la nomina di massimo 2 Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;
  10. nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
  11. può conferire  incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
  12. può avvalersi di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
  13. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  14. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  15. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
  16. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e  della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
  17. sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;

s)   esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

 

3.   Fuori dal caso previsto all’art. 24, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

 

 

 

Art. 29

Giunta

 

1. La Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è composta dal Presidente, che la presiede, e da 6 membri eletti dall’Assemblea. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino” e lo coadiuva nelle sue funzioni.

 

 

2.   Alle riunioni  della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

 

3.   La Giunta:

  1. coadiuva il Presidente per l’attuazione delle deliberazioni  del Consiglio;
  2. delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche” presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;  
  3. può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
  4. delibera sull’ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
  5. svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in  contrasto con il presente Statuto.
  6. delibera sull’eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
  7. delibera l’ammissione o l’esclusione come socio aderente di Associazioni Territoriali, Macrosettoriali e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”;
  8. elabora i bilanci dell’Associazione e li presenta al Consiglio per il loro definitivo esame.

 

 

4.   In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione alla prima Assemblea utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.

 

5.   La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché dell’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

 

6.   La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.

 

7.   Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

 

 

Art. 30

Collegio dei Revisori dei Conti

 

1.   Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

 

2.   Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

 

3.   La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

 

 

Art. 31

Collegio dei Probiviri 

 

1.   Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

 

2.   Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all’albo.

 

3.   La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

 

4.   Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che   sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

 

5.   Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

 

6.   Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

 

7.   Il Collegio dei Probiviri costituito presso “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”:

  1. delibera sulle controversie tra i soci di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino”, di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;
  2. esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”.

 

8.   Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

 

 

 

Art. 32

Arbitrato

 

1.   Le controversie tra soci e “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Pesaro. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale.

 

2.   Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

 

3.   Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.

 

4.   Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

 

 

Art. 33

Direttore 

 

1.   Il Direttore di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.

 

2.   Il Direttore:

  1. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell’espletamento dei loro compiti;
  2. è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
  3. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
  4. è il capo del personale e sovrintende agli uffici di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, assicurando il loro buon funzionamento;
  5. coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”;
  6. assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
  7. può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  8. vigila sul rispetto del presente Statuto da parte i livelli del sistema associativo;
  9. dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all’assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;
  10. nella fattispecie al Direttore Generale è delegata la rappresentanza e l’operatività relativamente alle Relazioni internazionali ed alla promozione turistica;
  11. assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.

 

3.   L’incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

 

 

Art. 34

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

 

1. Il patrimonio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” è costituito:

  • dal fondo di dotazione dell’associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
  • dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
  • dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

 

2.   “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

  • le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  • i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  • le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”;
  • ogni bene lasciato in eredità o legato;
  • ogni provento derivate dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  • ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”;
  • le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

 

3.   “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

 

4.   “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

 

5.   E’ fatto divieto a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

 

6.   In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

 

 

Art. 35

Esercizio finanziario

 

L’esercizio finanziario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

Art. 36

Scioglimento

 

In caso di scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Pesaro e Urbino/Marche Nord”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

 

 

Art. 37

Rinvio

 

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute